0-6 anni
BONUS PSICOLOGO
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ha definito modalità, tempi ed entità del contributo di cui all’art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 – c.d. «bonus psicologi». (24A00044) (GU n.7 del 10-1-2024)
1. l beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
2. A decorrere dall’anno 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economia equivalente:
a. ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
b. ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
c. ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario
Per info e richieste consultare il sito INPS