BONUS LEGGE DI BILANCIO
Le misure che interessano il Terzo settore nella legge di bilancio 2024
Dalle assunzioni presso gli uffici regionali e provinciali del registro unico nazionale alle modalità di attuazione dei controlli alle imprese sociali, ma anche fondi per beni alimentari, lotta alla droga, inclusione per persone disabili, interventi per la Croce Rossa italiana, aggiornamento Lea e Imu
Il 29 dicembre 2023 è stata definitivamente approvata la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) per circa 28 miliardi di euro, gran parte dei quali risultano rivolti al taglio del cuneo fiscale e contributivo per determinate categorie di soggetti e al finanziamento di misure a sostegno del lavoro e delle famiglie.
Pur nell’assenza di previsioni specifiche rivolte al Terzo settore e al sostegno degli enti del Terzo settore, per quanto di stretto interesse si segnala:
- il rifinanziamento per l’anno 2024 del Fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico (cosiddetta Carta “Dedicata a te”) per 600 milioni di euro (art. 1, comma 1);
- il rifinanziamento per 50 milioni di euro del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (art. 1, comma 6);
- interventi per il personale della Croce Rossa relativi al trattamento economico di alcune tipologie di personale ai fini della riorganizzazione dell’Associazione italiana Cri (art. 1, comma 26);
- una specifica norma relativa alle assunzioni a tempo indeterminato presso Regioni e Province autonome negli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore da destinare al potenziamento degli uffici regionali e provinciali del Runts (art. 1, comma 37);
- una norma interpretativa in materia di esenzione Imu per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 71);
- come sostegno all’infanzia, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche (art. 1, commi 177- 178);
- nell’ambito delle misure per la lotta alla droga, l’istituzione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026: l’importo è comprensivo delle risorse per il finanziamento dei progetti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze (art. 1, comma 186);
- un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza e il sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l’indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (art. 1, commi 187-189);
- specifiche disposizioni per l’attuazione dei livelli delle prestazioni sociali (Leps) per la non autosufficienza (art. 1, commi 198-200);
- una nuova integrativa alla norma che prevede le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sulle imprese sociali, di cui all’art. 15 dlgs n. 112/2017.
In particolare, al comma 4 del citato art. 15 – ove si dispone che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono definiti le forme, i contenuti e le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico – viene integrata la previsione disponendo che il decreto stabilisca anche la relativa destinazione di tale attività ispettiva.
È inoltre aggiunto il comma 4-bis al richiamato art. 15, prevedendosi che le somme dovute a titolo di contributo per l’attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3 dello stesso art. 15, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini del successivo trasferimento all’ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati (art. 1, comma 201);
- l’istituzione di un Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione pari a 177.454 euro per l’anno 2024 e a 231.807.485 euro annui a decorrere dal 2025: l’importo corrisponde alle risorse complessive di Fondi preesistenti che vengono conseguentemente abrogati, quali il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed il Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.
Viene inoltre incrementato di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità (art. 1, commi 210-216);
- di vincolare una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per consentire l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) (art. 1, comma 235).